Novità per l’anno 2008 - Esenzione ICI per l’abitazione principale

Con l’articolo 1 del DL 27 maggio 2008 (l’informativa “il comune informa n.5 giugno 2208″ della giunta di sinistra ha omesso che si tratta di un provvedimento adottato dal centro destra..) è stata esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario (o titolare del diritto di usufrutto, us, abitazione, enfiteusi, superficie e altri diritti reali) a decorrere dall’anno 2008.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiarei dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza.

In base a questa disposizione i contribuenti non sono tenuti a corrispondere l’ICI sull’abitazione principale ed equiparate già a decorrere dal versamento in acconto per l’anno 2008 e conseguentemente non devono compilare nè il bollettino di conto corrente postale, nè il modello F24. L’esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi eminenti).

Si chiarisce inoltre che l’avviso inviato dal concessionario SORIT (e i bollettini allegati) non tengono conto delle novità suddette.

Il consiglio comunale ha disposto la proroga del pagamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili al 30 giugno 2008.